Slot, Tar Toscana annulla ordinanza Comune di Livorno: “Limitazione orari deve basarsi su precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale”

E’ necessario “che il potere di limitazione degli orari sia assistito da precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale di riferimento e non caratterizzato da evidenti illogicità o irragionevolezze che incidano sulla legittimità del provvedimento”. Con questa motivazione il Tar Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di una sala giochi per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Livorno avente ad oggetto “Limitazione degli orari di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro”. Con ordinanza 4 agosto 2017, il Sindaco emanava una nuova disciplina degli orari di esercizio delle attività di gioco sul territorio comunale, prevedendo per le sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. e per le sale V.L.T. l’esercizio delle attività di gioco nelle due fasce orarie 10-13 e 17-23, festivi compresi; per gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all’art. 110, 6° comma T.U.L.P.S. collocate in altre tipologie di esercizi diversi dalla sale giochi e V.L.T., sempre l’esercizio delle attività di gioco nelle due fasce orarie 10-13 e 17-23, festivi compresi. Per il Tar “un consolidato orientamento giurisprudenziale ha rilevato come l’intervento dell’autorità in materia di apertura delle sale giochi deve contemplare un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l’iniziativa economica privata), sulla scorta di approfondite indagini sulla realtà sociale della zona e sui quartieri limitrofi, con l’acquisizione di dati ed informazioni – il più possibile dettagliati ed aggiornati – su tendenze ed abitudini dei soggetti coinvolti. A questo proposito, sono pertanto da ritenersi insufficienti i generici riferimenti a non meglio specificati ‘studi clinici’ in ordine alle dipendenze patologiche da gioco”. I giudici evidenziano come “l’ordinanza del Sindaco di Livorno impugnata in questa sede appare essere assistita da una serie di riferimenti a studi e contributi, di diversa natura e provenienza, che appaiono però del tutto insufficienti a giustificare, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza del Giudice amministrativo sopra richiamata, l’emanazione di una disciplina restrittiva degli orari degli esercizi di gioco”. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. cr/AGIMEG