Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Grosseto, avente ad oggetto “Disciplina orari di apertura sale giochi autorizzate e di funzionamento degli apparecchi con vincita in danaro di cui all’art. 110 c. 6 TULPS” con la quale sono state disposte restrizioni dell’orario di apertura degli esercizi e di funzionamento degli apparecchi AWP e VLT ivi installati. Il regolamento del Comune toscano prevede “per le sale giochi autorizzate ex art. 86 del T.U.L.P.S. (escluse quelle in cui siano presenti apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all’art. 110, 6° comma T.U.L.P.S.) l’esercizio delle attività di gioco nella sola fascia oraria 14,00-22,00 festivi compresi (14-24, nel periodo 15 maggio-15 settembre); per gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all’art. 110, 6° comma T.U.L.P.S., presenti in esercizi autorizzati ex art. 86 o 88 del T.U.L.P.S. l’esercizio delle attività di gioco nella più ristretta fascia oraria 16,00-20,00, festivi compresi. Per il Tar “il sostanziale unilateralismo dell’atto impugnato (che considera solo le esigenze di prevenzione della ludopatia) e la mancanza completa di una qualche considerazione degli interessi contrapposti appaiono ancora più rilevanti, in un contesto in cui l’importanza percentuale della riduzione oraria imposta agli esercenti (in precedenza, la detta attività era, infatti, permessa senza limitazioni d’orario) e l’esiguo numero di ore rimaste a disposizione (solo 4) portano a ritenere concreto il pericolo che la disciplina limitativa possa risolversi nella pratica interdizione di un’attività che, al contrario, continua ad essere permessa dallo Stato; ed il tutto in un contesto in cui la giurisprudenza ha considerato ex se lesive del principio di proporzionalità discipline limitative degli orari di apertura degli esercizi di gioco caratterizzate da limitazioni d’orario in termini percentuali minori di quelle previsti, con riferimento alle V.L.T., dall’ordinanza impugnata. La rilevazione dell’assenza di studi scientifici relativi all’incidenza della ludopatia sul territorio comunale e l’evidente violazione del principio di proporzionalità giustificano l’annullamento del provvedimento impugnato”. lp/AGIMEG