“Le misure di lotta alla ludopatia possono avere un’attinenza esclusiva alle materie dell’ordine e della sicurezza pubblica, investendo, al contrario, in via primaria, la tutela di materie e beni (sanità; inquinamento; ecc.) di competenza anche regionale. La stretta attinenza delle previsioni in materia di limitazioni territoriali all’insediamento di sale da gioco alla materia del governo del territorio è stata riconosciuta da Corte costituzionale. Siamo in presenza di un sistema di doppia tutela che attribuisce il potere di dare applicazione alle norme della legge regionale agli organi del Ministero dell’Interno e all’Amministrazione comunale nel cui territorio sono ubicati i centri di scommesse e gli spazi per il gioco”. Con queste motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha risposto al Consiglio di Stato, sostenendo che il Distanziometro non viola principi costituzionali. Tutto è partito dalla decisione (6 luglio 2015) da parte del Questore di Prato di concedere l’autorizzazione ad una sala “fatte salve le limitazioni imposte da norme di legge statale, regionale o da regolamento comunale”. In seguito ad un iter giuridico, il Consiglio di Stato aveva sollecitato il tribunale amministrativo toscano a rivedere le sue posizioni sul ricorso presentato da una società. lp/AGIMEG