“Gli interventi in materia di contrasto del gioco d’azzardo patologico sono ispirati in via preminente a finalità di tutela della salute”. Con questa motivazione il TAR Sicilia – sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso del titolare di una rivendita di Messina per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza del Sindaco della città di Messina avente a oggetto “Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.LL.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. (…), nonché degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) del T.U.LL.P.S. RD 773/1991, collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. “dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi”.
Per il Collegio “l’iniziativa economica privata soggiace a limiti ben precisi a tutela della “sicurezza”, “libertà” e “dignità umana” a norma dell’art. 41 Cost. La salute individuale e collettiva, è quindi un bene di rilevanza costituzionale protetto in modo assoluto, che non tollera bilanciamenti o parziali compromissioni: la subordinazione ad essa delle possibilità di profitto individuale è in altri termini sempre idonea, necessaria adeguata e proporzionale”. D’altro canto, “come correttamente fatto osservare dal Comune intimato, la contestata ordinanza garantisce comunque 8 ore giornaliere di esercizio ai gestori dei locali dove sono ubicati gli apparecchi di gioco, la quale non determina di per sé alcuna ricaduta occupazionale negativa di sorta, e che non può in alcun modo assimilarsi, quanto ad incidenza negativa, ad una riduzione di orario giornaliero ad addirittura 3 ore soltanto – così come avvenuto nel comune di Alessandria”. Inoltre per il Tar una tutela “a macchia di leopardo” nei confronti della ludopatia, legata alla maggiore o minor sensibilità nei confronti di questo problema da parte dei Sindaci dei diversi comuni d’Italia, è una mera circostanza di fatto inidonea a determinare la illegittimità di misure diverse adottate in contesti territoriali differenti. La tesi di parte ricorrente secondo cui “il provvedimento sindacale adottato appare dunque inutilmente restrittivo, in quanto sostanzialmente inefficace” non persuade, in quanto esso conserva invece la propria massima efficacia all’interno del territorio di Messina – quali che siano i rapporti con le altre contigue realtà territoriali”. lp/AGIMEG