Il Tar Sardegna respinge la richiesta – avanzata da una sala Bingo – di sospendere in via cautelare il Regolamento sul gioco adottato dal Comune di Olbia nel 2020. Al centro della vicenda c’è soprattutto la norma sugli apparecchi che considera una nuova istallazione anche la semplice decisione di risolvere il contratto con il vecchio concessionario di rete per legarsi a una società differente. Per il Collegio, tuttavia, “in questa fase, non è rinvenibile un danno grave ed irreparabile”, visto che “al momento, non risultano emanati atti applicativi, effettivamente lesivi della sfera d’azione della ricorrente attinente alla potenziale volontà di modificare la propria attività d’impresa (con, eventualmente, modifica/sostituzione di concessionario)”. Il Tar sottolinea inoltre che la norma che equiparano il cambio di concessionario a una nuova istallazione “riporta esattamente il contenuto della Legge Regionale 11 gennaio 2019 n. 2 (art. 12 comma 3°), recante “Disposizioni in materia di disturbo da gioco d’azzardo”. E aggiunge “In sostanza il Regolamento comunale riprende la definizione (già) compiuta dal legislatore regionale, includendo nel proprio testo” quello della Legge Regionale. lp/AGIMEG