Slot, Tar Sardegna: “Legittimo il distanziometro di 500 metri del Comune di Selargius”

Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar della Sardegna per chiedere l’annullamento del provvedimento che ordinava la cessazione immediata dell’attività in quanto “a seguito di verifiche d’ufficio, si è accertato il mancato possesso dei requisiti sulla distanza per l’esercizio dell’attività. Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 2 del 2019 non viene rispettata la distanza minima di 500 mt., distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto e strutture residenziali operanti in ambito sanitario presenti nei pressi”.

“Al tempo della vicenda per cui è causa non era stata ancora approvata la legge regionale 11 gennaio 2019 n. 2 che, all’art. 12, comma 2, conferma il divieto di apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, “in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”.

“La normativa regionale è, invero, arrivata solo dopo l’adozione negli ultimi anni di numerose ordinanze e regolamenti da parte dei Comuni sardi per cercare di arginare il fenomeno, in crescente diffusione, del gioco d’azzardo patologico” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 3 febbraio 2023, n. 53). E, ancor più di recente, lo stesso Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità della previsione di un limite di distanza di 500 metri dai luoghi sensibili delle sale giochi, ricordando che “è stata ancora prevista l’intensificazione dei controlli sul rispetto della normativa (art. 7, comma 9) e una “progressiva ricollocazione” dei punti della rete fisica di raccolta dei punti gioco per tener conto della presenza nel territorio di scuole, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi (art. 7, comma 10)”.

Per questi motivi il ricorso è stato respinto dal Tar della Sardegna ed è stata confermata la legittimità dei provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG