Tar Sardegna respinge ricorso di una sala giochi che non rispetta distanziometro: “Tutela della salute prevale su interessi economici”

Il titolare di una sala giochi ha presentato un’istanza cautelare al Tar della Sardegna per contestare il provvedimento con il quale è stata disposta l’interdizione e la cessazione immediata dell’attività di sala giochi, poiché a seguito di verifiche d’ufficio, si è accertato il mancato possesso dei requisiti sulla distanza per l’esercizio dell’attività. Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 2 del 2019 non viene rispettata la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili.

Il Tribunale ha precisato che “la decisione cautelare deve dunque essere assunta sulla scorta del consolidato principio del bilanciamento degli interessi, in relazione al periculum in mora, nell’alveo del quale non può che essere data prevalenza all’interesse pubblico sotteso all’atto impugnato, che ha natura fondamentale, essendo la lotta alla ludopatia connessa ad esigenze di tutela della salute, come anche accertato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa in merito, essendo recessivo quello di natura economica vantato dalla ricorrente in relazione alla propria attività d’impresa”.

Per questi motivi il Tar della Sardegna ha rigettato l’istanza cautelare e fissato per il 22 maggio 2024 la trattazione di merito. ac/AGIMEG