Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso di un gestore di una sala slot di Monopoli, al quale era stata negata la possibilità di operare in virtù della legge regionale contro il gioco patologico e il conseguente divieto di installare apparecchi a meno di 500 metri dai luoghi sensibili. “Le norme impugnate, le quali dettano limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, sono – si legge nelle motivazioni dei giudici – dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, che attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale (sentt. n.237 del 2006, 165, 430 del 2007, 72 del 2010, 35 del 2011)”. Inoltre “non sono ravvisabili le dedotte violazioni dei principi della ragionevolezza, della libertà d’iniziativa economica e della libera concorrenza, poiché le disposizioni censurate si basano su un ragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, non incidendo direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, bensì su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni, e, dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate”. lp/AGIMEG