Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di una sala giochi contro il Comune di Volpiano (TO) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza del Sindaco avente ad oggetto “orari di esercizio degli apparecchi con vincita in denaro installati nelle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del TULPS, negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”. Il Tar “richiamati i precedenti di questa Sezione che, in sede cautelare, hanno riconosciuto la prevalenza dell’interesse pubblico alla prevenzione della ludopatia rispetto alle istanze degli operatori economici; richiamata, quanto al fumus, la pronuncia della Corte costituzionale resa in tema di individuazione dei poteri esercitabili dal Sindaco” respinge la domanda di sospensiva. lp/AGIMEG