Il Tar Piemonte ha respinto il ricorso intentato da una sala di Alessandria contro il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la cessazione immediata dell’attività di installazione e funzionamento di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 e 7. La sala aveva ottenuto la licenza dalla Questura, ma poi si era vista intimare la chiusura dal Comune perché non rispettava la distanza di 500 metri da un bancomat e da una chiesa. Il Collegio spiega che la sala “ha ottenuto l’autorizzazione della Questura in data 14.6.2016, quindi dopo l’entrata in vigore della legge regionale”, datata 20 maggio 2016. “L’attività che il ricorrente intende svolgere, per quanto regolarmente autorizzata dal punto di vista delle norme di polizia, si pone i contrasto con la disciplina legale posta dalla Regione in tema di collocazione degli apparecchi per il gioco lecito e, in particolare, con la previsione che impone una certa distanza minima da luoghi ritenuti sensibili, tra i quali il legislatore regionale ha individuato i luoghi di culto, gli istituti di credito e gli sportelli bancomat”. Il Tar Piemonte cita anche la sentenza della Corte Costituzionale del 22 marzo scorso (sul distanziometro adottato in Puglia) per affermare che “non vi è sostanziale interferenza tra il rilascio delle autorizzazioni di polizia finalizzate all’esercizio del gioco lecito e la disciplina regionale della loro dislocazione territoriale”. E quindi conclude la sala “non può lamentare alcuna impropria lesione delle sue prerogative lavorative, limitandosi la legge a fare una ponderata valutazione di tutti gli interessi in gioco, senza inibire l’attività ma imponendovi modalità di esercizio maggiormente compatibili con altri valori costituzionali, quali la salute”. rg/AGIMEG