Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una sala giochi contro il Comune di Campobasso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ Ordinanza Sindacale avente ad oggetto “disciplina comunale degli orari di funzionamento apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del Testo Unico delle leggi di P.S. e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”. Per il Tar “considerato che le ricorrenti espongono l’esistenza di un danno grave e irreparabile connesso alla riduzione dell’orario di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi; considerato peraltro che le argomentazioni addotte non comprovano puntualmente l’esistenza di una situazione di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla prossima camera di consiglio, secondo quanto previsto dalla disposizione invocata; ritenuto infatti che il danno paventato nelle more di una decisione collegiale non presenta i caratteri di irreparabilità, restando a carico della amministrazione la responsabilità in caso di accoglimento nel merito del ricorso”, respinge l’istanza cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 aprile 2017. lp/AGIMEG