Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso del titolare di sala slot contro l’ordinanza del Sindaco di Milano, attraverso la quale è stata stabilita una nuova disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, limitandone il funzionamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Nelle motivazioni si legge che “il potere esercitato dal Sindaco nel caso concreto trova preciso fondamento nell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, interpretato in coerenza con i canoni ermeneutici già evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa e valorizzati dalla giurisprudenza costituzionale, con conseguente infondatezza della censura di difetto di attribuzioni”. Inoltre “la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l’ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale”.lp/AGIMEG