“Il problema risiede nel fatto che la struttura regionale che ha riscontrato il quesito del Comune non è legittimata ad integrare o modificare il contenuto di una norma di legge addivenendo per tale via a dare alla norma un significato comunque diverso da quello affermato in una sentenza passata in giudicato e che, peraltro, è relativa alla medesima vicenda sostanziale. E’ dunque corretta l’affermazione della Questura secondo cui il più volte citato parere regionale si pone in contrasto con la sentenza n. 8563/2019 e dunque non poteva essere tenuto in considerazione in sede di istruttoria sulla domanda presentata dalla ricorrente”.
Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una sala giochi di Civitanova Marche per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Questore di Macerata del 20 luglio 2021, con il quale è stata respinta l’istanza di rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’attività slot in quanto i locali sono collocati ad una distanza di mt. 478,40 da un istituto di credito e relativo sportello Bancomat.
“La delibera di Giunta comunale n. 323 dell’agosto 2018 – ricordano i giudici – ha interpretato la norma regionale, di fatto variando il criterio indicato dall’art. 5, comma 2, con l’introduzione di nozioni ulteriori oltre quella di “raggio”, quale ad es. “accesso sulla via pubblica”, e con l’introduzione di punti di riferimento per la misurazione della distanza ( “punto centrale dell’accesso”, “punto centrale dell’accesso della recinzione della corte associata all’edificio sulla via pubblica”, “qualora non sia presente una corte recintata….la misurazione del raggio sarà fatta dal punto centrale dell’accesso all’edificio sottraendo la distanza fra tale punto e l’inizio della pubblica via lungo il segmento che individua il raggio”, “tolleranza dell’1%”), non presenti nella norma regionale e che finiscono, in definitiva, per alterare il criterio dettato dal legislatore regionale”.
“Il Comune di Civitanova Marche ha in sostanza tentato di ottenere dalla Regione un avallo postumo alla propria illegittima deliberazione n. 323/2018, il che costituisce una chiara violazione del giudicato”. Per questi motivi il ricorso viene respinto. lp/AGIMEG