Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha respinto un ricorso di una sala slot contro il Comune di Cene (BG), per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello scorso 12 gennaio 2017 relativo alla conclusione di un procedimento amministrativo preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per continuare l’attività di gestione della sala giochi. Per il Tar “premesso, che l’art. 5 della Legge Regionale 8/2013 recita che ai fini della presente legge per nuova installazione s’intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili (…) le nuove apparecchiature sono state messe in funzione solo dopo l’entrata in vigore della norma limitativa, gli unici nulla osta alla messa in esercizio dei nuovi apparecchi prodotti in giudizio sono quelli datati 18 agosto 2015. Dunque, alla data di entrata in vigore delle modifiche normative le apparecchiature vetuste non erano ancora state sostituite con quelle nuove che, invece, sono state installate e poste in funzione solo dopo la stipulazione di un nuovo contratto con differente concessionario; dato conto, altresì, che non appare rilevante nemmeno la condizione di impossibilità di collocare un’attività come quella esercitata dall’odierna ricorrente su tutto il territorio comunale, attesa la prevalenza dell’interesse alla tutela della salute della popolazione”, si ritiene che il ricorso “non risulti assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris tali da giustificare la concessione della richiesta misura cautelare, anche in ragione dell’adeguatezza della motivazione all’ampio e articolato contenuto del verbale della Polizia locale”. lp/AGIMEG