“Deve attribuirsi netta preponderanza agli interessi pubblici assunti a tutela dalla ordinanza sindacale impugnata, rispetto al danno prettamente economico paventato dall’operatore”. Con questa motivazione il Tar Lombardia (Sezione Prima) ha respinto l’istanza cautelare di una sala giochi contro il Comune di Vertemate con Minoprio (Como) per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza del Sindaco avente ad oggetto la “disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S”. I giudici hanno rilevato come “la legge dello Stato attribuisce espressamente al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare ‘sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti'” e che la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, si è più volte pronunciata “nel senso di ritenere la disposizione come idonea a costituire il fondamento legislativo del potere sindacale di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, anche al precipuo fine di contrastare il fenomeno del gioco di azzardo patologico”. cr/AGIMEG