Slot, Tar Lombardia respinge ricorso contro limiti orari Como: “Nessun proibizionismo, ma strumento di lotta al fenomeno della ludopatia”

“L’ordinanza impugnata ha ritenuto opportuno intervenire a tutela della salute pubblica della popolazione, in particolar modo per i minori e gli anziani del territorio comunale, attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, dopo aver rilevato che ‘la diffusione degli apparecchi di gioco è uno dei principali fattori di rischio per l’emergere della dipendenza da gioco d’azzardo‘ e che ‘i costi sociali causati dal gioco patologico sono riconducibili a costi sanitari diretti (maggiori cure mediche) ma anche indiretti (minor rendimento in ambito lavorativo, perdita di reddito, …) e molto spesso coinvolgono non solo l’interessato ma tutto il suo nucleo familiare, fino a creare situazioni di allarme sociale”.

Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una sala giochi di Vertemate con Minoprio, in provincia di Como, contro le fasce orarie introdotte con ordinanza comunale, che prevedono: “l’orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi” e che per gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ect.) e ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ect.) la fascia oraria di funzionamento è fissata dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi festivi”.

L’ordinanza, ricorda il Tar, è stata emanata “reputando uno dei principali fattori di rischio per l’emergere della dipendenza da gioco d’azzardo la diffusione degli apparecchi di gioco“, motivo che ha spinto il Consiglio comunale “a tutela della salute pubblica, di intervenire attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco di cui all’art. 110 c. 6 del TULLPS collocati all’interno di esercizi autorizzati ex art. 86 o ex art 88 del medesimo Testo Unico, demandando al Sindaco l’adozione di propri provvedimenti in materia”.

I giudici sottolineano inoltre come “la giurisprudenza si è attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia” e che “sotto il profilo del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di ‘proibizionismo‘, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco”.

Alla luce di queste considerazioni, per il Tar “il ricorso non è meritevole di accoglimento e va pertanto rigettato“. cr/AGIMEG