Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar della Lombardia per chiedere l’annullamento dell’ordinanza sindacale attraverso la quale viene disposto che gli orari del gioco attraverso apparecchi “devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie: dalle 7,30 alle 9,30 dalle 12,00 alle 14,00 dalle 19,00 alle 21,00”.
Il Collegio ha innanzitutto ribadito che è “da ritenersi legittima l’ordinanza comunale con la quale si limita l’orario di apertura delle sale gioco, sulla base del rilevato intento di ridurre il fenomeno del “gioco d’azzardo patologico” (GAP), con conseguenze negative sui rapporti familiari e sociali”.
“L’Amministrazione può adottare un provvedimento non eccedente, quando è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746; sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443; sez. IV 22 giugno 2016, n. 2753; sez. IV, 3 novembre 2015, n. 4999; sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 964), avendo cura di rispettare, nella scelta concreta, l’idoneità del mezzo (cioè quella dell’atto adottato) e il minor sacrificio possibile per gli interessi privati, sotto l’aspetto della stretta necessità e dell’adeguatezza, ossia, tale da poter essere sostenuto dal destinatario”.
“Lo scopo dell’Amministrazione (contrastare il fenomeno della ludopatia), in sintonia con la disciplina regolamentare sugli orari dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa e gli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco, è proporzionato, poiché in potenza capace di conseguire l’obiettivo, limitando, in ogni caso, una possibile forma di gioco”.
“Ne discende – secondo il Tar della Lombardia – la possibilità dell’Amministrazione di ridurre gli orari delle sale giochi per rispondere all’esigenza di contrastare il fenomeno della ludopatia e il proliferare di tale forma di dispendio economico; non vi è nulla d’irragionevole in questo, poiché la limitazione degli orari di esercizio è, in effetti, strumento assai efficace per ridurre, con la frequentazione della sala, anche la propensione a dilapidare risorse economiche in giochi e scommesse”.
Per questi motivi il Tar della Lombardia ha respinto il ricorso della sala giochi e ha confermato la validità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG