La violazione degli orari di accensione degli apparecchi da intrattenimento all’interno di una sala bingo determina la sospensione del funzionamento degli stessi. E’ quanto ha stabilito il Tar Lombardia (Sezione Quarta), che ha respinto il ricorso di un bingo di Milano contro lo stop al funzionamento degli apparecchi da intrattenimento per un giorno, con un’ordinanza del settembre 2019 (ricordiamo che oggi le sale bingo sono chiuse, così come le sale slot e vlt ndr). La misura si è resa necessaria a seguito dei controlli della Polizia Locale che, nel corso del controllo effettuato in data 29 novembre 2018, aveva rilevato la presenza di apparecchi in funzione alle ore 15,25, in violazione degli orari previsti dalle ordinanze sindacali nn. 63 del 15 ottobre 2014 e n. 65 del 23 ottobre 2014, che limitavano l’apertura degli esercizi agli orari compresi nelle due fasce giornaliere 9,00 – 12,00 e 18,00 – 23,00.
“Il Comune di Milano – ricorda il Tar – motivava la disposta sospensione in relazione alla previsione dell’art. 9 del T.U.L.P.S., in virtù del quale: ‘Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse’. La mancata osservanza della regolamentazione oraria stabilita dal Sindaco può integrare abuso del titolo autorizzatorio; fattispecie, quest’ultima, che legittima, ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S., anch’esso richiamato dal provvedimento impugnato, la sospensione dell’esercizio: ‘Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata’. La sanzione gravata risulta dunque esaustivamente motivata in virtù del combinato disposto tra gli artt. 9 e 10 del Testo Unico (cfr: TAR Lombardia, Milano, 10 aprile 2017 n. 816)”.
“Anche le doglianze volte a evidenziare la violazione dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata tra Governo Italiano, Regioni ed Enti Locali, sottoscritta in data 7 settembre 2017, e recante “Proposta di riordino dell’offerta del gioco lecito”, che prevedeva la possibilità di imporre la chiusura degli esercizi per un massimo di sei ore giornaliere (a fronte di un’apertura consentita dal Comune di Milano per sole otto ore al dì), devono essere disattese. La questione – ricorda ancora il Tar – è pervenuta da ultimo all’attenzione del Giudice di Appello che si è reiteratamente espresso sulla stessa, escludendo costantemente, in termini condivisi da questo Collegio, la natura cogente delle previsioni dell’intesa: “All’Intesa non può riconoscersi ex se, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente”. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, respinge il ricorso della sala bingo. lp/AGIMEG