Slot, Tar Lazio torna sulla cancellazione dal Ries e re-iscrive un operatore che aveva pagato due volte

Cancellare dal Ries l’operatore delle slot che versa in ritardo la quota di rinnovo di 150 euro è una misura sproporzionata, visto che “l’amministrazione potrebbe disporre di un altro strumento idoneo per raggiungere il medesimo risultato con un minore sacrificio, quale ad esempio la sospensione dall’elenco in attesa dell’accertamento dell’incasso del tributo da parte dell’erario”. Oltretutto, l’operatore che viene cancellato dal Registro ha poi “il divieto di iscriversi nell’elenco per il periodo temporale di 5 anni dall’avvenuta cancellazione”, e questa sanzione “impone un sacrificio ben superiore a quanto necessario per raggiungere il risultato perseguito”. Il Tar Lazio conferma la propria giurisprudenza sulla cancellazione dal registro Ries, e accoglie due ricorsi contro i provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Uno degli operatori in questione peraltro aveva dimostrato di aver pagato “ben due volte” il contributo di rinnovo. La prima volta lo aveva fatto tramite onbanking nell’aprile 2018 – “in notevole anticipo rispetto alla scadenza del termine ultimo” del 15 maggio – e aveva indicato questa data nella domanda di rinnovo. Il pagamento però a quasi un mese di distanza non risultava effettuato e così l’operatore ne aveva effettuato un secondo, comunque prima dello scadere del termine. Il 10 maggio, poi, aveva finalmente ottenuto la ricevuta del primo pagamento. Il Tar ricorda anche in questi casi che – introducendo il Registro Unico degli Operatori di gioco che andrà a sostituire il Ries – il Legislatore ha specificamente previsto la possibilità del ravvedimento operoso: ” Si tratta di una disposizione da cui traspare la chiara volontà del legislatore di ritenere il mancato incasso del tributo, non presente al momento dell’inoltro della domanda di iscrizione, presupposto non preclusivo al mantenimento dell’iscrizione medio tempere intervenuta poiché sanabile ex post e quindi privo di una reale portata lesiva per l’interesse pubblico primario di cui è portatrice l’amministrazione”. lp/AGIMEG