Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato in merito al ricorso di un esercente contro il Ministero dell’Interno, Questura di Pavia, per l’annullamento del divieto della nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri da luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, impianti sportivi). Considerato che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 135, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, il Tribunale Capitolino dichiara la sua incompetenza e la competenza del Tar della Lombardia, sede di Milano. mdc/AGIMEG