“Il possesso della regolare certificazione prevista dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (sostituita dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – c.d. codice antimafia) costituisce requisito o presupposto imprescindibile per l’iscrizione nell’elenco c.d. RIES e deve essere posseduto sia all’atto della prima iscrizione nell’elenco che all’atto del rinnovo dell’iscrizione, oltre ad essere ovviamente mantenuto durante l’intero periodo dell’iscrizione”.
Con questa motivazione il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha respinto un ricorso contro la cancellazione del provvedimento avente ad oggetto cancellazione dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (Albo RIES).
“Il Collegio osserva che nel fascicolo processuale non risulta presente l’annullamento in via giurisdizionale o di autotutela dell’informativa antimafia interdittiva. Agli atti del processo risulta prodotto, in quanto depositato dalla difesa dell’amministrazione finanziaria, il provvedimento del giudice amministrativo di reiezione dell’istanza cautelare proposta avverso l’informativa antimafia“.
“Ciò comporta che l’informativa antimafia interdittiva, posta a fondamento del provvedimento di cancellazione, deve ritenersi, alla luce del principio generale di presunzione di legittimità degli atti amministrativi e in mancanza di prova contraria a carico della parte interessata, tutt’ora valida e operativa. Né invero è consentito al Collegio svolgere un sindacato sull’informativa antimafia in questione poiché tale atto non risulta gravato con l’odierno ricorso, ma oggetto di un distinto ricorso giurisdizionale”.
“Il provvedimento di cancellazione dell’elenco c.d. RIES non risulta quindi affetto da illegittimità derivata, né può ritenersi che sia stato adottato in base ad un’erronea ricostruzione delle circostanze fattuali che hanno condotto, a loro volta, all’adozione dell’interdittiva antimafia”.
“L’amministrazione finanziaria ha verificato, nell’esercizio del suo potere di controllo d’ufficio, che l’autocertificazione rilasciata dall’istante sull’assenza delle ‘cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. n. 159/2011’ non corrispondeva alla realtà storica, attesa la presenza dell’informativa antimafia interdittiva disposta dalla Prefettura di Genova”, motivo per il quale il ricorso viene respinto. cr/AGIMEG