Slot e VLT, Tar Lazio respinge domanda cautelare per annullamento sospensione da elenco Ries: “Nessuna incidenza sulla attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande”

“Si possono ritenere insussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti (…) stante la prospettazione del periculum in mora priva di circostanze concrete tali da imporre una sospensione immediata dell’atto impugnato, trattandosi di effetti nelle more già prodotti e che incidono in maniera non determinante sulla complessiva attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, anche in ragione della prossima fissazione della camera di consiglio per l’esame collegiale della relativa domanda”, prevista per il 12 gennaio 2022.

Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto la domanda di misura cautelare monocratica di un esercizio commerciale per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Lazio e Abruzzo, Ufficio Territoriale per l’Abruzzo, ha disposto la cancellazione della società dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) del T.U.L.P.S (slot e vlt ndr). Il Tar conclude affermando che “tali circostanze in fatto inducono a denegare la predetta misura cautelare prima della data della camera di consiglio utile del 12 gennaio 2022, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa”. cr/AGIMEG