Lotto, Tar Lazio: “Senza interruzione o sospensione non autorizzata della raccolta, revoca della concessione è illegittima”

La revoca della concessione è illegittima se non vi è stata una interruzione o sospensione non autorizzata della raccolta. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio (Sezione Seconda) in merito al ricorso di un esercente di Catania per l’annullamento del provvedimento di revoca della concessione relativa all’attività di raccolta del gioco del lotto. ADM ha disposto la revoca della concessione in quanto il ricorrente, dopo aver sottoscritto il relativo contratto, non ha mai effettuato la raccolta del lotto sino alla data di adozione del provvedimento.

Per il Tar “il provvedimento di revoca della concessione impugnato è illegittimo in quanto gli addebiti mossi al concessionario sono posti in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto nonché in contrasto con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa”.

Il ricorrente aveva dedotto che “la mancata attivazione della raccolta a seguito della sottoscrizione del contratto era addebitabile, in parte, ai lavori di ristrutturazione dei locali da adibire a ricevitoria (rallentati dall’insorgere dell’emergenza pandemica) che rendevano impossibile (…) l’installazione delle apparecchiature di gioco e, in parte, alla situazione emergenziale generale e ai problemi di salute del ricorrente che a quasi ottant’anni ha contratto il Covid.

ADM ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni addotte in quanto il ricorrente non aveva comunicato la sospensione della raccolta che doveva, pertanto, ritenersi non autorizzata.

Il Collegio ritiene che “il ricorso sia fondato e debba essere accolto. (…) Nella fattispecie non vi è stata una interruzione o sospensione non autorizzata della raccolta in quanto il ricorrente non ha mai avviato il servizio nonostante la sottoscrizione del contratto in ragione delle circostanze dedotte sia in sede procedimentale che in sede di giudizio.
Sino al 17 ottobre 2020 la ricevitoria del ricorrente non era in condizioni di operare la raccolta in ragione della mancata installazione delle apparecchiature di gioco dovuta ai ritardi nel completamento dei lavori di ristrutturazione e allestimento della ricevitoria”.

“Nel suddetto contesto – proseguono i giudici – la comunicazione all’Amministrazione della sospensione o interruzione della raccolta non avrebbe avuto alcun senso in quanto per poter essere sospesa o interrotta la raccolta deve essere prima attivata. L’Amministrazione stessa, d’altro canto, ben avrebbe potuto rilevare dai dati a sua disposizione che la suddetta ricevitoria non era attiva ed eventualmente dare un termine al ricorrente per attivare la raccolta prima di avviare il procedimento di revoca”.

“Dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente abbia effettivamente svolto i lavori di ristrutturazione dei locali ed è verosimile che gli stessi siano stati rallentati dall’emergenza pandemica, così come ha dato prova delle problematiche di salute che lo hanno afflitto e che, in ragione della sua età, avrebbero dovuto essere attentamente valutate da ADM prima di ritenerle irrilevanti. Inoltre, come noto, vi sono stati anche periodi, nell’arco temporale interessato, durante i quali le attività di gioco sono state limitate o sospese in ragione della normativa emergenziale”. Per questi motivi il ricorso viene accolto. cr/AGIMEG