Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di un esercente, il quale era stato cancellato dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro a seguito della asserita mancanza di uno dei requisiti necessari, costituito dall’insussistenza, negli ultimi cinque anni, di condanne riconducibili ad attività di gioco “non lecito”. Nel caso di specie, nel certificato del casellario giudiziale del ricorrente, figura un decreto penale di condanna ad euro 50,00 di ammenda per la violazione della seguente disposizione: “In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario”.
Nel contesto del decreto direttoriale del 9 settembre 2011 è infatti ben chiara la distinzione tra reati che attengono al gioco “non lecito” (vale a dire quello non autorizzato e il gioco d’azzardo) e le violazioni amministrative che attengono genericamente al “gioco pubblico”. lp/AGIMEG