Il TAR Lazio non ha ancora deciso sulla richiesta di sospensione presentata da una tabaccheria di Fiumicino contro il provvedimento con cui il Comune ha rimosso gli effetti della SCIA relativa all’installazione di apparecchi da gioco lecito all’interno dell’esercizio.
Distanze dai luoghi sensibili al centro del contenzioso
Al centro della vicenda c’è il rispetto delle distanze minime dai cosiddetti luoghi sensibili previste dalla normativa regionale sul gioco. Secondo il Comune, infatti, l’attività si troverebbe a una distanza inferiore rispetto ai limiti stabiliti nei confronti di una scuola dell’infanzia e di una parrocchia presenti nella zona. Sulla base di tali rilievi, l’amministrazione comunale ha adottato un provvedimento inibitorio nei confronti dell’esercizio.
La società ricorrente ha quindi impugnato la determinazione con cui il Comune di Fiumicino, attraverso l’Area Pianificazione Economica – Attività Produttive e SUAP, ha disposto la rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA per l’installazione degli apparecchi da gioco.
I rilievi della Polizia Locale
Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, il locale sarebbe situato a circa 245 metri dalla scuola dell’infanzia e a circa 225 metri dalla parrocchia indicate come luoghi sensibili. Distanze che, secondo l’amministrazione, non rispetterebbero i parametri previsti dalla disciplina regionale.
Le richieste istruttorie del TAR
Prima di pronunciarsi sull’istanza cautelare, però, il TAR Lazio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori. Il Comune aveva già depositato un verbale di sopralluogo e di misurazione tecnica redatto dopo le verifiche effettuate dalla Polizia Locale il 1 aprile 2026, ma il Collegio ha rilevato l’assenza della documentazione fotografica relativa alle misurazioni eseguite.
I giudici amministrativi hanno inoltre chiesto chiarimenti sul criterio utilizzato per il calcolo delle distanze, domandando se la misurazione sia stata effettuata prendendo come riferimento l’ingresso del locale oppure un diverso punto dell’esercizio commerciale. In quest’ultimo caso, il Comune dovrà specificare quale punto sia stato considerato e quale sia la distanza rispetto all’ingresso dell’attività.
Rinvio al 9 giugno 2026
Alla luce di queste richieste istruttorie, il TAR ha rinviato ogni decisione sulla domanda cautelare e ha ordinato al Comune di depositare entro dieci giorni tutta la documentazione integrativa richiesta.
La nuova discussione dell’istanza cautelare è stata fissata per la camera di consiglio del 9 giugno 2026. Solo dopo il completamento dell’istruttoria il Tribunale deciderà se sospendere o meno il provvedimento comunale che ha bloccato gli effetti della SCIA per l’installazione degli apparecchi da gioco. mg/AGIMEG










