Alcune società di giochi hanno presentato ricorsi al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della circolare della Regione Lazio recante il “nuovo limite minimo di 2 metri lineari per il distanziamento tra gli apparecchi” e la “pausa obbligatoria dal gioco di cinque minuti ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo”.
Il Collegio ha osservato che “come riferito dalla stessa Agenzia delle Dogane costituita in giudizio, “le prescrizioni della legge regionale sebbene “incidono direttamente sui meccanismi di gioco ma non dispongono esplicitamente regole tecniche riferite agli apparecchi. La legge regionale, infatti, le presenta come prescrizioni da rispettarsi per l’apertura di nuove sale da gioco non chiarendo se le condotte ivi previste debbano essere assicurate dall’esercente del locale tramite proprio intervento diretto “fisico” o debbano essere, invece, assicurate dai gestori/produttori degli apparecchi attraverso impostazioni predefinite dei software degli apparecchi o dei sistemi di gioco”.
“La Corte Costituzionale – prosegue il Tar – ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza“, che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale”.
“Alla luce di quanto osservato, quindi, senz’altro legittima deve ritenersi la normativa regionale nella parte in cui detta disposizioni volte a regolare il gioco d’azzardo attraverso previsioni atte a tutelare il diritto alla salute dei consumatori. La circolare, inoltre, in quanto provvedimento espressivo della discrezionalità dell’Amministrazione, può essere sindacata solo laddove manifestamente sproporzionata rispetto agli interessi perseguiti o eccessivamente gravosa per i suoi destinatari; nel caso in esame, la disciplina introdotta mira a tutelare un diritto fondamentale costituzionalmente garantito e ritenuto prevalente rispetto ad altri interessi pure tutelati dall’ordinamento (qual è il diritto alla libera iniziativa economica)”.
Per questi motivi il Tar del Lazio ha rigettato i ricorsi e confermato la legittimità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG