Il Tar Lazio ha confermato, in sede cautelare, la cancellazione dall’albo dei gestori di un operatore che aveva reso “una dichiarazione mendace in ordine ad uno dei requisiti previsti per il rinnovo dell’iscrizione”. In un’ordinanza cautelare appena pubblicata, il Collegio sottolinea che l’autocertificazione fa “leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante con la conseguenza che “la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema di semplificazione” . Il giudice amministrativo, tuttavia, ha rinviato all’udienza di merito “la valutazione della proporzionalità del regolamento nella parte in cui prevede un divieto di reiscrizione per 5 anni senza alcuna gradualità in ordine alle ragioni che hanno determinato la cancellazione”. lp/AGIMEG