Il Tar Lazio ha accolto un ricorso presentato dal titolare di un esercizio commerciale di Roma contro il provvedimento con cui il Comune aveva vietato la prosecuzione delle attività di installazione di slot.
Il provvedimento era stato adottato da Roma Capitale in quanto la tabaccheria acquistata dalla ricorrente “si troverebbe, rispetto ad una parrocchia, ad una distanza inferiore rispetto al limite stabilito” dalla normativa comunale, ossia di 500 metri.
Secondo il Tribunale la delibera comunale è illegittima e in contrasto con la legge regionale del 2013. Quest’ultima stabilisce, infatti, che “l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che siano ubicate a distanza non inferiore a 250 metri” dai luoghi sensibili e “autorizza i Comuni ad introdurre “ulteriori limitazioni” e, in caso di contrasto con la normativa regionale, prevale, la norma più restrittiva”.
Ora, il regolamento adottato da Roma Capitale non solo prevede disposizioni allo stato più restrittive, laddove mantiene la condizione della distanza non inferiore a 500 metri (quando invece la norma della legge regionale novellata nel 2022, la riduce a 250), ma soprattutto amplia (rispetto alla legge regionale) l’ambito applicativo della restrizione, introducendola anche nella diversa ipotesi di “cambio di titolarità dell’attività”.
Secondo il Tar, invece, le ulteriori restrizioni adottate dal Comune sono applicabili solo in caso di nuove aperture, ma non nei casi di trasferimento della titolarità dell’esercizio. Se così non fosse si rischierebbe “un’eccessiva compressione alla libera iniziativa economica del privato, intervenendo anche nei confronti di esercizi in corso e comprimendo le possibilità di esplicazione dell’attività economica”.
Ed “allora, la possibilità, in capo ai Comuni, di “individuare ulteriori limitazioni” va interpretata, in una logica di equilibrato bilanciamento fra contrapposti interessi (il contrasto alla ludopatia da un lato, la tutela della libertà di iniziativa economica da un altro), nel senso che le “ulteriori restrizioni” rappresentano “ulteriori condizioni” suscettibili di introduzione ad opera della regolazione comunale, nella (sola) fattispecie prefigurata dalla legge regionale (l’apertura di nuove sale gioco)”.
Il Tar ha quindi accolto il ricorso. cdn/AGIMEG