Slot, Tar Lazio annulla cancellazione da elenco Ries. “Illegittimo equiparare un rinvio a giudizio a una sentenza di condanna”

I Monopoli non possono cancellare dal registro dei terzi incaricati della raccolta un soggetto che ha prodotto un’autocertificazione non veritiera, omettendo di denunciare un rinvio a giudizio. E’ quanti ha ribadito il Tar Lazio, spiegando che “la dichiarazione resa, ancorché oggettivamente non veritiera, non era in grado, ex se, di determinare l’acquisizione ovvero il mantenimento dell’iscrizione dell’elenco di cui trattasi, poiché il requisito dell’insussistenza di provvedimenti di rinvii a giudizio, non era più necessario già all’epoca in cui” il ricorrente “ha chiesto l’iscrizione nell’elenco”. Il ricorrente, del resto, aveva fatto lega su alcune pronunce del 2014 dello stesso Tar Lazio che avevano dichiarato illegittima “la parificazione dei provvedimenti di rinvio a giudizio alle sentenze di condanna” ai fini dell’iscrizione nell’elenco. Il Tar ricorda anche che il provvedimento con cui i Monopoli hanno disposto la cancellazione “è motivato con riferimento alla lesione del rapporto di fiducia intercorrente con l’amministrazione”. Tuttavia, secondo il Tar, “va osservato come il ricorrente risulti autorizzato non già da ADM bensì dal Comune di Lamezia Terme, ad esercitare l’attività di distribuzione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da giuoco”. In sostanza, “egli non rientra tra i ‘concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento’e non ha, con ADM, alcun rapporto diretto, concessorio e/o negoziale, suscettibile di vulnus”. rg/AGIMEG