Slot, Tar Lazio accoglie ricorso di due gestori per annullamento divieto di accesso a documenti amministrativi per verificare somme Preu da versare

Il Tar Lazio ha accolto i ricorsi avanzati da due società proprietarie di apparecchi da intrattenimento, collegati con Gamenet. I due gestori avevano intrapreso un rapporto commerciale con Gamenet fino ai primi mesi dello scorso anno, quando “il rapporto commerciale tra la società e Gamenet si è interrotto bruscamente” “per motivi riconducibili sostanzialmente alla volontà” di entrambe “di operare tramite un altro concessionario”. Successivamente il concessionario “ha fornito alla società dati e rendiconti periodici incompleti e non coerenti rispetto ai dati dei contatori degli apparecchi collegati alle rete del predetto concessionario (…) la società ha avuto modo di ritenere che, nel corso degli anni di vigenza del rapporto fra le parti, il concessionario Gamenet abbia effettuato conteggi del tutto arbitrari e contestabili anche con riguardo al calcolo del PREU e del relativo conguaglio annuale, che questi era tenuto a versare alla società”. Alla richiesta delle due società, Gamenet “si è rifiutato di esibire le liquidazioni PREU annuali (..) e ha omesso di fornire i dati analitici dei contatori annuali estratti dagli apparecchi con ciò impedendo una ricostruzione puntuale e fedele degli importi dati/ricevuti/versati ad AAMS nel corso del rapporto intercorso con il gestore. Le società hanno quindi interpellato “direttamente AAMS con una circostanziata istanza di accesso agli atti per verificare la corrispondenza tra i contatori di gioco indicati da Gamenet e quelli risultanti dalle letture rilevate dal sistema statale di SOGEI s.p.a. per conto di AAMS ed avente ad oggetto tutti gli atti in possesso di AAMS/SOGEI indicanti”. Aams ha opposto “con la nota impugnata in via principale con il ricorso in trattazione, il diniego dell’accesso agli atti richiesti mentre la società Sogei non ha nemmeno riscontrato la suddetta istanza”. Il Tar si è quindi definitivamente pronunciato sul ricorso, accogliendolo e ha ordinato “all’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alla società Sogei, per quanto di rispettiva competenza, di consentire l’accesso documentale richiesto da parte della ricorrente nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente senza”. cz/AGIMEG