“L’amministrazione, in seguito ai controlli effettuati, ha disposto in modo illegittimo la cancellazione dell’iscrizione sulla base dell’erronea assenza di un requisito (possesso della quietanza) non previsto per il buon esito del procedimento di rinnovo”. Con questa motivazione il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un operatore slot per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. L’Amministrazione con provvedimento del 19 settembre 2019 aveva “disposto la cancellazione dell’iscrizione dell’odierno ricorrente dall’elenco degli operatori economici che svolgono attività in questo settore a causa delle irregolarità verificatesi in occasione del procedimento di rinnovo annuale dell’iscrizione”, nel dettaglio “il versamento del tributo, previsto per il rinnovo annuale nell’elenco” era stato versato “in una data diversa (nella specie, antecedente) rispetto a quella in cui lo stesso risultava in effetti incassato dall’erario”.
I giudici sottolineano tuttavia che “il ricorrente ha in effetti chiesto ed ottenuto l’iscrizione nell’elenco in sede di rinnovo sulla base della ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 8, comma 4, del decreto direttoriale dell’AAMS del 9 settembre 2011, adempiendo entro il termine previsto l’obbligazione tributaria. Tra questi requisiti non rientra la prova dell’estinzione anticipata dell’obbligazione tributaria da attestare mediante il possesso della quietanza. Ciò comporta che l’erronea indicazione dell’autocertificazione del ‘possesso’ della quietanza non si risolve in una dichiarazione falsa sul possesso di un requisito prescritto dal decreto che in effetti non sussiste”. lp/AGIMEG