Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accolto un ricorso per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di cancellazione di una Società dall’elenco degli operatori apparecchi e terminali di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6. “Ritenuto di dover acquisire – in via istruttoria – dalle parti resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, documentati chiarimenti, in relazione alle censure prospettate dalla parte ricorrente e alla documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio; Ritenuto di dover rinviare, nell’attesa di tale acquisizione, ogni decisione sulla presente istanza cautelare ad una nuova Camera di Consiglio, che il Collegio ritiene, sin d’ora, di fissare per il giorno 8 novembre 2017 … il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda): dispone che le parti resistenti, ciascuna per la parte di competenza, producano i richiesti documentati chiarimenti presso la Segreteria della Sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica del presente provvedimento; rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio dell’8 novembre 2017”. lp/AGIMEG