La Legge regionale del Friuli Venezia Giulia – che impone alle sale giochi di rispettare distanze minime da luoghi sensibili – non influenza “in modo significativo la commercializzazione delle slot machines”, ma ne vieta “l’installazione in determinate e del tutto circoscritte aree “sensibili” frequentate da soggetti facilmente inducibili alla ludopatía”. E’ quanto afferma il Tar Firuli respingendo il ricorso intentato dal gestore di una sala di Udine contro il provvedimento con cui il Comune gli aveva intimato di cessare l’attività di raccolta di gioco. Il locale non rispettava infatti il limite dei 500 metri di distanza da alcuni luoghi considerati sensibili. Il ricorrente ha tentato di contestare il fatto che nell’elenco fossero stati inclusi anche un teatro e un giardino pubblico, ma per il Collegio questi vanno ascritti a tutti gli effetti tra i luoghi sensibili “indipendentemente dagli orari di apertura e dalle loro dimensioni, elementi non considerati dalla legge regionale. Quanto alle misurazioni non si può contestare un accertamento tecnico comunale, facente fede”. Il ricorrente aveva anche chiesto un rinvio alla Corte Costituzionale, asserendo che la legge regionale fosse in contrasto con i principi europei di libera concorrenza e di libertà economica. Ma secondo il Collegio “i principi invocati risultano recessivi rispetto alla tutela della salute, motivo principale della normativa regionale mirante a contrastare la ludopatia”. E quindi puntualizza che in base alle norme comunitarie, gli Stati membri possono adottare restrizioni all’offerta di gioco, se perseguono “ragioni imperative di interesse generale, come la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo”. rg/AGIMEG