Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento del provvedimento di chiusura dell’attività a causa del mancato rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili.
Il Tribunale ha ricordato che “la giurisprudenza ha negato, in casi del tutto analoghi, la denunziata retroattività oltre ad evidenziare i rischi, sotto l’aspetto pro concorrenziale, della pretesa deroga per le attività già in essere. Sembra evidente che, se per l’esigenza di contemperare la prevenzione delle ludopatie con la salvaguardia delle attività economiche in essere, la norma sulle distanze minime non è retroattiva (nel senso che non incide sulle autorizzazioni in essere, ma soltanto su quelle richieste successivamente alla sua entrata in vigore) non per questo l’esistenza di un’autorizzazione pregressa giustifica una deroga permanente, con sottrazione dell’operatore dall’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute (quali che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale).
Altrimenti, oltre a vanificare la portata della disciplina di tutela si determinerebbe nel settore – attraverso una sorta di contingentamento o comunque la forte valorizzazione delle autorizzazioni preesistenti – una distorsione della concorrenza maggiore di quella che potrebbe essere imputata alle distanze minime (così Consiglio di Stato, sez. III – 10/2/2016 n. 579).
Ne consegue – secondo il Tar dell’Emilia-Romagna-, sotto un primo profilo, che il suesposto sistema non può dirsi dotato di efficacia retroattiva, prevendendosi misure atte a valere soltanto per il futuro, al fine di evitare il mantenimento di sale da gioco e scommesse ubicate entro i 500 metri dai punti sensibili”.
Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso e confermata la legittimità del provvedimento di chiusura. ac/AGIMEG