Slot, Tar Emilia respinge ricorso contro interdittiva antimafia: “Prevenzione da infiltrazione mafiosa prevale anche su esigenze occupazionali”

“Non sussiste il requisito del danno grave e irreparabile e le esigenze di prevenzione amministrativa del pericolo di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico prevalgono anche sulle esigenze relative all’occupazione e alla liquidazione di un’impresa”. Con queste motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso di una società di produzione e distribuzione di apparecchi da intrattenimento, per l’annullamento dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Bologna con la quale è stato ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi della società in liquidazione e con la quale è stato espressamente vietato la prosecuzione dell’attività di produzione e distribuzione di apparecchi da intrattenimento. “Considerato che non sussiste il requisito del danno grave e irreparabile tale da non poter attendere la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale e in contraddittorio dell’incidente cautelare; rilevato infatti che, in base alla valutazione prognostica dell’ordinamento giuridico vigente, le esigenze di prevenzione amministrativa del pericolo di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico prevalgono anche sulle esigenze relative all’occupazione e alla liquidazione di un’impresa; considerato altresì che non emerge, allo stato, neanche il requisito del fumus boni iuris, alla luce dei numerosi, profondi e duraturi legami richiamati nei provvedimenti impugnati tra proprietà e direzione amministrativa della società ricorrente e un clan mafioso, riguardo al quale sono stati celebrati nella Regione Emilia Romagna processi penali conclusi con condanne e sono state emanate varie interdittive antimafia per ostacolarne il riciclaggio dei proventi dell’attività criminale”, il Tar Emilia respinge la domanda di misura cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 marzo 2018. lp/AGIMEG