Il Tar dell’Emilia Romagna (Sezione Prima) ha respinto il ricorso contro l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Bologna con la quale è stato ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi di una società attiva nella produzione e distribuzione di apparecchi da intrattenimento. I giudici sottolineano come sia “comprovato” il quadro fattuale dell’istruttoria amministrativa che ha preceduto l’interdittiva, “consistente in diffusi, circostanziati e continui contatti tra azienda e criminalità mafiosa”, e ha ricordato come “l’interdittiva è una misura amministrativa e non penale, nonché avente scopo preventivo e non repressivo. Gli oneri della prova del rischio di infiltrazioni mafiose nell’azienda non rispondono al principio “in dubio pro reo”, proprio del diritto penale, bensì al principio “più probabile che non”, come evidenziato dal consolidato orientamento giurisprudenziale”, motivo per il quale il ricorso viene respinto. lp/AGIMEG