Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ADM – Direzione Territoriale Campania, relativo al procedimento di cancellazione dall’elenco RIES degli operatori di apparecchi e terminali da intrattenimento.
La vicenda riguarda un operatore iscritto all’elenco unico RIES per gli anni 2024 e 2025, nella sezione relativa agli apparecchi da intrattenimento. ADM aveva avviato il procedimento di sospensione e cancellazione dall’elenco, disponendo anche il blocco del collegamento telematico degli apparecchi, con effetti immediati sull’attività.
La contestazione dell’operatore
Il ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento, sostenendo anzitutto la nullità o inesistenza della comunicazione di avvio, che sarebbe stata inviata a un indirizzo PEC non correttamente riferibile al destinatario.
È stata inoltre lamentata la violazione del diritto di accesso agli atti e del principio di partecipazione procedimentale, perché l’operatore non avrebbe potuto visionare il fascicolo istruttorio, il certificato del casellario giudiziale richiamato da ADM e le autocertificazioni considerate non veritiere dall’Amministrazione.
Il ricorrente ha infine sostenuto che ADM avrebbe applicato in modo automatico la perdita del requisito di onorabilità, senza valutare la situazione concreta, il tempo trascorso dai fatti, l’unicità dell’episodio, la condotta successiva e la richiesta di riabilitazione penale.
La condanna per gioco non lecito
Il TAR ha rilevato che il ricorrente era stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 401/1989, relativo all’esercizio abusivo dell’organizzazione del gioco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici riservati allo Stato o a concessionari.
Secondo i giudici, tale condanna rientra tra i reati riconducibili ad attività di gioco non lecito e determina la mancanza del requisito di onorabilità necessario per l’iscrizione all’elenco RIES.
Il decreto ministeriale richiamato dal TAR prevede infatti, per l’iscrizione all’elenco, l’insussistenza negli ultimi cinque anni di condanne definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari per reati collegati al gioco non lecito.
Provvedimento vincolato
Il Collegio ha ritenuto infondati anche i motivi relativi alla comunicazione di avvio del procedimento e alla partecipazione procedimentale.
Per il TAR, il provvedimento aveva natura vincolata: una volta accertata la condanna definitiva per un reato riconducibile al gioco non lecito, ADM non avrebbe potuto adottare una decisione diversa.
Di conseguenza, anche eventuali vizi procedimentali non sarebbero idonei a determinare l’annullamento dell’atto, perché il contenuto finale del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
La riabilitazione sopravvenuta
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha rappresentato che il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva accolto l’istanza di riabilitazione penale.
Il TAR ha però chiarito che la riabilitazione, essendo intervenuta dopo l’adozione del provvedimento impugnato, non può incidere sulla legittimità dell’atto amministrativo. La valutazione del giudice amministrativo deve infatti riguardare la situazione esistente al momento in cui ADM ha adottato il provvedimento.
La sopravvenuta riabilitazione è stata comunque considerata dal TAR ai fini della compensazione delle spese. Il TAR Campania ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità degli atti adottati da ADM nel procedimento relativo alla sospensione e cancellazione dall’elenco RIES. mg/AGIMEG

