Il Tar Bolzano accoglie il ricorso di una sala vlt sul termine di durata della licenza rilasciata dalla Provincia Autonoma. Al centro della vicenda c’è il periodo transitorio che viene previsto nella legge provinciale del maggio 2016, che va a inasprire quella varata nel 2010: la nuova legge ha infatti esteso la lista dei luoghi sensibili, includendo “tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza”. Per le sale già autorizzate – ma che a questo punto non rispettavano la distanza dei 300 metri dai nuovi luoghi sensibili – è stato previsto un periodo di due anni entro il quale trasferire l’attività in altra sede, la norma prevede quindi che per queste attività “Le autorizzazioni scadono entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge”. In sostanza a queste sale – riassume il Tar Bolzano – è stato previsto “un ragionevole lasso di tempo agli interessati per predisporre la chiusura di quegli esercizi che, pur rispettando originariamente il prescritto limite distanziale, vengano ora a ricadere, per effetto dell’estensione in argomento, al suo interno”. La sala che ha presentato il ricorso, tuttavia, si è vista applicare il periodo di due anni, nonostante rispettasse la distanza dei 300 metri anche dopo l’entrata in vigore della nuova lista dei luoghi sensibili. Di qui il ricorso, appunto accolto dal giudice amministrativo. Secondo il Tar in sostanza, quel regime transitorio riguarda solo le sale “che non corrispondono più alle presenti norme in vigore”, per le altre invece le autorizzazioni hanno la normale durata quinquennale. gr/AGIMEG