Slot: in Sicilia tabaccherie escluse dal distanziometro. Il testo in Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni la Legge della Regione Sicilia del 31 gennaio 2024 n.3 “Disposizioni varie e finanziarie”.

La norma solleva le rivendite di generi di monopolio da qualsiasi requisito di distanza minima. Inoltre, in relazione al distanziometro, nel testo si specifica che “non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell’esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria” delle slot.

“All’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti: «9-quater. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) non aventi come attivita’ esclusiva o prevalente la raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS nonche’ per le sale giochi dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 86 del TULPS, per le sale scommesse, le sale VLT, le sale bingo e gli altri locali comunque dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non e’ considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarita’ dell’esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS.

9-quinquies. Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 1 i punti di vendita riconducibili alla categoria di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall’articolo 2 del decreto del Ministero distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo.»”. cdn/AGIMEG