Slot e scommesse, FIPE: “Agevolazioni per riapertura e ampliamento attività commerciali nei comuni fino a 20.000 abitanti, escluse sale scommesse e locali con apparecchi da gioco”

“C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare al Comune nel quale è situato l’esercizio la richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali previsto dall’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, c.d. “Crescita” (termine prorogato al 30 settembre con il D.L. n. 162/2019 cd. “Milleproproghe”). La misura riguarda solo gli esercizi situati in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti: in particolare, coloro che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi potranno godere di un contributo fino al 100% della misura dei tributi comunali regolarmente pagati dall’esercente nel corso dell’anno. Il contributo sarà corrisposto per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento e per i tre anni successivi”. E’ quanto si legge in una nota della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. “Tra i beneficiari di tale agevolazione figurano le aziende operanti in vari settori, tra cui espressamente anche quello della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, del turismo, della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, e altri. Sono, invece, escluse dall’agevolazione, tra le altre: le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile. Il Comune, determinerà la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell’attività, in misura proporzionale al numero di mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere in ogni caso inferiori a sei mesi. Per il finanziamento della misura in commento è stata prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, di un Fondo con una dotazione annuale fissata in 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023. Al riparto tra i Comuni beneficiari si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, aggiunge. cdn/AGIMEG