Fino al 2009 concessionario e esercente sono sempre responsabili in solido con chi ha istallato slot non a norma, per il mancato pagamento del Preu. La norma del 2009 – che prevede la responsabilità solidale solo nel caso in cui non sia possibile individuare l’istallatore – infatti non ha efficacia retroattiva. Lo ribadisce la Quinta Sezione Civile, accogliendo il ricorso intentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro una sala slot romana, e annullando con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La sala aveva provato a eccepire che la norma avesse portata sanzionatoria, e che quindi dovesse applicarsi il principio più favorevole al colpevole. Ma la Cassazione, su questo aspetto, sottolinea che “la previsione della responsabilità solidale in capo ad altri soggetti, si fonda sulla circostanza che costoro, in ragione di un qualificato rapporto di fatto con il bene (come nella specie per la detenzione dei locali in cui si trovano gli apparecchi), hanno un controllo “operativo” sui macchinari e, dunque, hanno voluto o consentito l’utilizzo del macchinario nonostante l’assenza del prescritto nulla osta, traendone un evidente profitto”. Di conseguenza, “la previsione, non ha valenza sanzionatoria”, ma “assolve alla funzione di garantire il soddisfacimento del credito dello Stato”. lp/AGIMEG