Il titolare del bar “ha l’obbligo di controllare la regolarità degli apparecchi di gioco”, e poiché “la mancanza del nulla osta impedisce il collegamento alla rete, sarebbe stato facilmente accertabile la mancanza di tale collegamento che avviene tramite il punto di accesso internet/intranet situato nel locale”. Lo scrive la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, intimando al titolare del bar di pagare il Preu – per quasi 43mila euro – per due macchine istallate nel suo locale. Le macchine in questione erano perfettamente in regola quando vennero istallate, i nulla osta in questione però decaddero a febbraio 2007, quando il concessionario di rete risolse il contratto con il noleggiatore delle macchine, facendo decadere anche i nulla osta. Un mese dopo gli ispettori dell’ADM effettuarono il controllo, rilevando l’irregolarità. La Cassazione ha applicato la norma vigente nel 2007, che prevedeva appunti la responsabilità solidare del gestore del bar per il Preu non versato dalle macchine scollegate. Il titolare del bar ha provato a fare leva sulla propria buona fede, dal momento che non sapeva che il contratto tra noleggiatore e concessionario fisse sarto risolto, ma per i giudici “la buona fede appare irrilevante”. Il titolare del bar “risponde del fatto altrui” del noleggiatore che ha compiuto l’illecito. Quello che rileva, quindi, è l’eventuale buona fede del noleggiatore, che in questo caso è “da escludere proprio per la mancanza del nulla osta e del conseguente collegamento”. Inoltre, secondo la Suprema Corte, il titolare del bar avrebbe potuto benissimo renderci conto della mancanza di collegamento controllando i punti di accesso internet. rg/AGIMEG