Non si può chiedere il pagamento del preu sulle slot non collegate per gli anni precedenti al 2007, la norma che impone l’obbligo è entrata in vigore solamente allora. Lo ha affermato la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo in parte il ricorso di un gestore. Al centro dell vicenda una serie di apparecchi che un gestore aveva acquistato da un’altra compagnia, e che poi aveva allacciato ai punti di accesso di un concessionario. I nulla osta delle macchine erano stati revocati, e le slot non trasmettevano i dati delle giocate ricevute. In questo modo avevano operato nel 2006 e in parte del 2007, ovvero fino a quando – in seguito a un controllo – gli agenti della Guardia di Finanza le avevano poste sotto sequestro. I Monopoli a quel punto hanno richiesto il pagamento del preu sulle giocate, e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto – in appello – ha riconosciuto come legittima la richiesta. La Cassazione ha però annullato in parte la decisione – il gestore dovrà comunque pagare il preu per il 2007 – ricordando di aver già affermato che “solo a decorrere dal 1° gennaio 2007- con una normativa non retroattiva – il legislatore ha esteso, in forza dell’art. 39 quater cit., il PREU anche ai giochi d’azzardo non muniti di nulla osta, prevedendone puntualmente l’ obbligato in via principale e quelli in via solidale, non essendo stato, prima di tale intervento, il gioco d’azzardo illecito assoggettato ad alcuna imposta e, tantomeno, al PREU”. lp/AGIMEG