Una sala da gioco di San Zeno Naviglio, Brescia, dovrà “piombare”, o comunque chiudere con “altro meccanismo”, 10 awp e 24 vlt, come ordinato dal Comune, dal momento che il locale si trova a meno di 500 metri da un luogo di culto. E’ quanto afferma il Tar Brescia in un’ordinanza con cui respinge la richiesta di sospensiva avanzata dalla sala.
La sala ha dapprima eccepito che la delibera con cui il Comune di San Zeno ha individuato i luoghi sensibili è del febbraio 2015, e quindi sarebbe successiva all’inizio dell’attività di sala giochi (il primo atto ufficiale – la presentazione della Scia – è del maggio 2014). Il Collegio fa tuttavia risalire il divieto alla delibera della Giunta Regionale che ha fissato in 500 metri la distanza dai luoghi sensibili: questa venne pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell Regione il 28 gennaio 2014, quando alcuni mesi prima della presentazione della Scia. “Le norme citate” spiega il Collegio, “sono del tutto chiare nel senso che il divieto per i luoghi indicati dalla legge scatti in seguito alla pubblicazione della delibera di Giunta regionale, e non necessiti di successive delibere comunali, le quali, ove vi siano, come nel caso presente, hanno valore non costitutivo, ma solo dichiarativo di un divieto già esistente”.
La sala giochi ha cercato di fare leva anche sulle peculiarità del luogo sensibile, si tratta infatti di una chiesa – di proprietà del Comune e non di un ente religioso – in cui la messa non viene celebrata ogni giorni. Particolarità che il Collegio ha però ritenuto irrilevanti, citando una sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2011: per qualificare una chiesa come un luogo di culto “basta che, allorquando vi si svolge la funzione, tutti i fedeli di quel culto possano accedere”. rg/AGIMEG