Home In Evidenza Decreto Fiscale, respinti emendamenti su iscrizione al Registro Unico solo dopo verifica di possesso di Licenza di PS e passaggio titolarità nulla osta

Decreto Fiscale, respinti emendamenti su iscrizione al Registro Unico solo dopo verifica di possesso di Licenza di PS e passaggio titolarità nulla osta

Iscrizione al Registro unico degli operatori previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza e passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità sono gli emendamenti al Decreto Fiscale respinti in Commissione Finanze. Ecco i testi integrali:

Al comma 3, lettera h) eliminare le seguenti parole: a quota fissa e;

Conseguentemente:

al comma 3, lettera p) prima della parola: ogni premettere le seguenti: ad eccezione dei punti vendita dei giochi numerici a quota fissa;

al comma 4, alinea, dopo le parole: regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ove previste. (Vitiello, Ungaro)

 

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente;

Conseguentemente:

sopprimere il comma 6;

sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.». (Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dagli articoli 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere, il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro 30 giorni dalla richiesta. (D’Attis)

lp/AGIMEG

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