Il nuovo DPCM contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 26 ottobre al 24 novembre. Tra le principali novità apportate si segnalano, in particolare: la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in teatri, cinema, sale da concerto e in altri spazi, anche all’aperto; la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18. È consentito un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, eccetto quelli svolti con modalità a distanza; il divieto di svolgere sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi; la sospensione dei parchi tematici e di divertimento, la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Ad integrazione del DPCM, con una nuova ordinanza, in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre le seguenti misure:
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO
Come stabilito dall’Ordinanza firmata il 21 ottobre dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.
LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali vengono applicate le misure limitative e le Linee guida previste dal DPCM del 24 ottobre e dall’Ordinanza n. 624. Le altre attività (es. parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida in vigore.
MISURE PER PREVENIRE L’AFFOLLAMENTO NEI NEGOZI
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore. Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l’ingresso dei clienti (ad es. tramite app).
MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, come disposto dal DPCM del 24 ottobre,
con la chiusura degli esercizi pubblici all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze; sono chiusi, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i distributori h24 che vendono bevande e alimenti confezionati (solo se con accesso dalla strada), con eccezione dei distributori di acqua e latte; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all’interno dei mercati agro-alimentari all’ingrosso. Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.
SLOT MACHINES
Resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines situati all’interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
Ecco il testo dell’ordinanza. cdn/AGIMEG