Due apparecchi da gioco installati a 272 metri da un parco giochi devono essere rimossi. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della titolare del locale Riverside di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, confermando l’esito del giudizio di primo grado sull’ordinanza comunale del 2023. Al centro della causa c’è la distanza dal parco giochi San Lorenzo, individuato dal Comune come luogo sensibile.
Il Comune aveva fissato in 1.000 metri la distanza minima dagli esercizi con apparecchi da gioco, mentre la legge della Provincia autonoma di Trento stabilisce una soglia generale di 300 metri. Nel caso esaminato dai giudici, il locale si trova a 272 metri dal parco se la misurazione avviene in linea d’aria: non rispetta quindi neppure il limite provinciale.
Distanziometro, perché il Consiglio di Stato conferma il provvedimento
Le appellanti contestavano, tra l’altro, la soglia comunale di 1.000 metri e il criterio di misurazione in linea d’aria. La Terza Sezione osserva che la legge provinciale 13/2015 fissa una distanza minima e consente ai Comuni di prevedere limiti maggiori. Considera inoltre ragionevole la misurazione “a raggio”, che offre un parametro uniforme e prevedibile. Anche seguendo il tragitto pedonale sostenuto dalle ricorrenti, la distanza indicata negli atti è di 750 metri, comunque inferiore ai 1.000 metri previsti dalla delibera comunale.
La contestazione sull’asserito effetto espulsivo della soglia di 1.000 metri non modifica l’esito della controversia: secondo il Consiglio di Stato, le ricorrenti non hanno chiarito quale utilità trarrebbero dall’accoglimento della censura, dato che il locale non rispetta nemmeno il limite di 300 metri. I giudici rilevano anche che non è stata fornita prova dell’impossibilità concreta di spostare l’attività in un’altra zona del Comune; una consulenza tecnica non può supplire alla mancanza di un principio di prova.

Apparecchi installati nel 2023: escluso il periodo di cinque anni
Un altro punto decisivo riguarda la data di collocazione delle macchine. Secondo quanto riportato nella sentenza, i due apparecchi furono installati il 3 marzo 2023, quando il divieto era già in vigore. Il periodo di cinque anni invocato dalle appellanti riguarda invece le ipotesi disciplinate dalla legge per apparecchi già presenti quando intervengono nuovi luoghi sensibili o nuove restrizioni. Per i giudici si tratta di una nuova installazione vietata, anche se effettuata in sostituzione di apparecchi precedenti.
Il Collegio conferma inoltre che il parco giochi San Lorenzo rientra tra le aree ricreative frequentate principalmente da giovani previste dalla normativa provinciale: non è necessario dimostrare che sia gestito da un’associazione giovanile. Sono state respinte anche le censure di costituzionalità e di incompatibilità con il diritto europeo. L’appello è stato quindi respinto integralmente, con spese del grado compensate tra le parti.
La disciplina dei 300 metri dai luoghi sensibili prevista dalla Provincia autonoma di Trento è già stata al centro di altri contenziosi sul gioco. AGIMEG ha seguito anche una decisione del Consiglio di Stato sul distanziometro di Merano, relativa però alla diversa normativa della Provincia autonoma di Bolzano. sb/AGIMEG









