La Seconda Sezione del Tar Lazio ha accolto in parte il ricorso intentato da Bplus contro il lancio delle slot online. La critica del giudice amministrativo riguarda però “la rilevata irragionevolezza del diverso trattamento riservato, nei gravati provvedimenti, all’esercizio del gioco del lotto e giochi complementari”; in sostanza la censura riguarda il fatto che l’Amministrazione “avrebbe preservato il concessionario della rete fisica di tale gioco dalla concorrenza discendente dalla diffusione on line del medesimo gioco, non introducendo analoga disposizione per i concessionari della rete telematica di videolotteries”. La sentenza tuttavia pur riconoscendo “la sussistenza dell’interesse – di Bplus, NdR – alla proposta censura”, sottolinea che tale interesse “potrebbe venir meno laddove dalla presente pronuncia discendesse unicamente l’obbligo per l’Amministrazione di ricomprendere nella disciplina del gioco a distanza anche il gioco del lotto e giochi complementari, dalla quale nessun concreto vantaggio potrebbe derivare per la parte ricorrente se non quello relativo alla ripristinata parità di trattamento tra i concessionari nel rispetto delle regole e dei principi che governano il settore”.
Bplus lamentava che le slot online fossero pressoché identici alle videolottery, e che finissero per esercitare una concorrenza impari, visto il maggiore payout e la minore tassazione. Bplus, in sostanza, non avrebbe partecipato alla procedura di assegnazione dei diritti per le vlt – o non lo avrebbe fatto negli stessi termini, ha acquisito infatti poco meno di 12mila diritti, per un investimento di 180 milioni di euro – se avesse saputo che a circa un anno di distanza i Monopoli avrebbero autorizzato il lancio delle slot online. Di qui la richiesta di risarcimento del danno. La concessionaria, inoltre, nel ricorso ha sottolineato che vi sia stata una disparità di trattamento tra videolottery e Lotto.
E’ proprio su quest’ultimo aspetto che si concentra la Seconda Sezione del Tar Lazio, affermando che “alla luce del quadro normativo di riferimento” (oltre al decreto impugnato, anche la Legge Comunitaria del 2008) non vi siano “validi motivi che consentano di percepire la ragionevolezza della scelta sottesa all’esclusione del gioco del lotto e dei giochi complementari dall’applicazione della disciplina introdotta con i gravati provvedimenti”. L’Amministrazione in pratica riconosce “una sorta di diritto esclusivo in capo ai concessionari della rete fisica del gioco del lotto e dei giochi complementari in ordine – anche – all’esercizio dei corrispondenti giochi on line, i quali non sono suscettibili, sulla base delle contestate previsioni – di essere gestiti da concessionari diversi che possano agire in concorrenza con i gestori della rete fisica”. Lo stesso non avviene per le slot online, che “pur se simili quanto a caratteristiche” alle videolotteries, “vengono assoggettati ad un regime di affidamento attraverso provvedimenti autorizzatori da attivare su istanza dei soggetti interessati”. In sostanza l’Amministrazione individua “un settore – quello del gioco del lotto e giochi complementari – che sfugge all’applicazione della nuova disciplina, pur non emergendo alcuna ragione idonea a giustificare tale diverso trattamento e non essendovi alcuna legittimazione in tal senso nella normativa dettata a livello primario, di cui il gravato decreto direttoriale costituisce attuazione”. Piazza Mastai da parte sua non ha fornito “alcuna utile indicazione, limitandosi a rilevare apoditticamente la differenza tra il modello del mono-concessionario riconosciuto dalle norme primarie per il gioco del lotto”, un’affermazione tuttavia che secondo il Collegio “non vale invero a giustificare” il differente trattamento. Il giudice amministrativo arriva a analoghe conclusioni esaminando la Comunitaria 2008, la legge infatti aveva come obiettivi quelli di “contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, di perseguire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi”. Tutte finalità che secondo il Tar “non giustificano tuttavia l’esclusione del gioco a distanza del lotto e dei giochi complementari dalla relativa disciplina”.
Il Tar tuttavia sottolinea di non potersi “sostituire all’Amministrazione nelle valutazioni necessariamente discrezionali alla stessa riservate”. In pratica, non può arrivare a affermare “che analoga esclusione avrebbe dovuto essere prevista a favore dei giochi on line a slot e a rulli, con conseguente loro attribuzione ai concessionari della rete fisica”. Può solo “riscontrare la fondatezza della denunciata assenza di valide ragioni per giustificare la sottrazione del gioco del lotto e dei giochi complementari dalla disciplina del gioco a distanza, invocato quale parametro di riferimento della denunciata ipotesi di disparità di trattamento”. Di qui la considerazione sul fatto che l’interesse di Bplus “potrebbe venir meno laddove dalla presente pronuncia discendesse unicamente l’obbligo per l’Amministrazione di ricomprendere nella disciplina del gioco a distanza anche il gioco del lotto e giochi complementari, dalla quale nessun concreto vantaggio potrebbe derivare per la parte ricorrente”
La richiesta di risarcimento, poi, è stata respinta “in quanto genericamente formulata – peraltro unicamente nel ricorso introduttivo del giudizio, senza alcuna ulteriore successiva specificazione – senza addurre alcun concreto elemento idoneo a fornire un principio di prova in ordine al lamentato danno”. gr/AGIMEG