Il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c.di un gestore contro la società Gamenet alla quale aveva collegato i suoi apparecchi da intrattenimento ritenendo illegittima la ripartizione del contributo straordinario operato dal concessionario e la richiesta avanzata nei confronti del gestore in base alla norma contenuta nella legge di Stabilità. Il contenzioso fa seguito alla entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cosiddetta “Legge di Stabilità) nella quale è stato previsto un versamento aggiuntivo di 500 milioni a carico della filiera del gioco. Il gestore, insieme ad altri colleghi facenti parte di un consorzio di imprenditori, ha deciso infatti di rivolgersi al Tribunale Civile oltre che alla giustizia amministrativa. La pronuncia del tribunale civile ha anticipato di pochi giorni l’udienza prevista al Tar per il 1° luglio prossimo. I legali dell’operatore hanno fatto sapere di essere intenzionati ad integrare la documentazioni già depositata al Tar con la sentenza in questione. Il giudice romano ha di fatto sostenuto che il concessionario non ha diritto a pretendere in virtù dei contratti in corso e dunque lo stesso è tenuto al rispetto delle pattuizioni assunte nei confronti dei gestori e ordina allo stesso a non procedere a comunicazione di cui all’articolo 649 comma 1, lettera a, della legge 190/2014 a carico del gestore. Il gestore, con questa decisione, “si ritiene soddisfatto” perchè ha visto riconosciuti i propri diritti. es/AGIMEG