AAMS si è “limitata a dare applicazione alla penale a fronte del presunto inadempimento del livello di servizio afferente alla consultazione del gateway senza, tuttavia, darsi carico di provare l’effettivo pregiudizio economico realmente patito da parte della stessa in conseguenza del dedotto inadempimento”. E’ quanto scrive il Tar Lazio nelle sentenze con cui ha annullato le penali per 70 milioni di euro comminate nel 2012 alle dieci concessionarie degli apparecchi da intrattenimento, per il mancato rispetto dei livelli di servizio sul funzionamento del gateway, il sistema di controllo che consente a Sogei di monitorare le attività dei singoli apparecchi e i flussi delle giocate. “La mancata effettuazione del controllo sul sistema secondo le indicate funzionalità non è stata, infatti, tradotta, in concreto, da parte della stessa amministrazione in una perdita di carattere economico direttamente valutabile ai fini che interessano” scrive ancora il Tar Lazio. E di seguito, “nel periodo interessato dall’applicazione della penale di cui trattasi, ossia il periodo luglio 2005-marzo (o novembre) 2008, AAMS, ai fini dell’esercizio del controllo sul sistema ad essa spettante, è sempre stata al corrente del funzionamento di tutte le apparecchiature di gioco collegate al detto sistema telematico di gioco”. gr/AGIMEG
Slot, Tar Lazio annulla penale da 70 milioni. La vicenda anche al centro di un procedimento di fronte alla Corte dei Conti
Con le sentenze appena pubblicate dal Tar Lazio sulla quarta voce delle penali sulle newslot, il procedimento amministrativo sulla vicenda sembra giungere all’epilogo. Difficilmente infatti il Consiglio di Stato, che già aveva accolto le ragione delle concessionarie sulle prime tre voci delle penali (i ritardi sulle tre tappe di creazione della rete, mentre la penale annullata oggi riguarda il funzionamento del gateway, ovvero il sistema di controllo che permette a Sogei di verificare il funzionamento delle slot e i flussi di giocate), ribalterà la sentenza. Ma la vicenda è al centro anche di un procedimento della Corte dei Conti, la Sezione Lazio nel febbraio 2012 ha condannato le concessionarie a pagare una sanzione per 2,5 miliardi di euro. La sentenza è stata impugnata, nei mesi scorsi è stata celebrata un’udienza d’appello per discutere le eccezioni di nullità, il merito verrà affrontato nella primavera 2014.
La vicenda ha inizio nel 2004, quando le dieci concessionarie iniziano a allestire la rete degli apparecchi da intrattenimento. Il progetto si dimostra eccessivamente ambizioso, e le compagnie devono fronteggiare una serie di inconvenienti – dalla mancanza di reti telematiche per effettuare i collegamenti tra macchine e sistema centrale di controllo, alla certificazione di apparecchi con porte d’accesso differenti, alla resistenza dei gestori, i soggetti che fanno da tramite tra concessionari e esercenti – che comportano un forte ritardo nell’allestimento della rete. Nel 2007, la Procura Regionale della Corte dei Conti, Sezione Lazio, avvia un’indagine sui ritardi, e – basandosi sulla formulazione originale delle convenzioni di concessione – contesta una sanzione per 90 miliardi di euro. L’enormità della cifra desta subito l’interesse dei media.
Della questione inizia a interessarsi anche il Parlamento che con la risoluzione 26 luglio 2007, impegna il Governo a rivedere la riformulazione delle convenzioni, e in particolare affinché“l’eventuale applicazione di penali sia disposta nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità”. Aams e concessionarie siglano gli atti aggiuntivi delle concessioni nella primavera 2008. I Monopoli così iniziano a riconteggiare le penali, e decidono di contestare subito – maggio 2008 – le prime tre voci (quelle appunto per il mancato rispetto degli step per l’istallazione delle macchine), che portano a una richiesta di circa 30 milioni di euro. Per determinare l’importo della quarta penale (quella annullata oggi dal Tar, sul funzionamento del gateway) i Monopoli invece costituiscono una commissione tecnica, che alla fine conteggia un importo complessivo di circa 70 milioni di euro. Le relative note partono però solo nella primavera del 2012.
Intanto le concessionarie hanno già adito prima il Tar e poi il Consiglio di Stato sulle penali per le prime tre voci. Ottengono ragione nel giudizio d’appello, la prima sentenza è del dicembre 2010. Per i giudici di Palazzo Spada non si è “concretizzata una specifica e apprezzabile lesione patrimoniale, in quanto non vi è prova che gli inadempimenti contestati alla concessionaria abbiano avuto un’incidenza causale determinante, anche a titolo di semplice concorso, nel ritardo che ha connotato in generale l’avvio del servizio pubblico di raccolta e gestione telematica del gioco lecito mediante il sistema di cui si discute”. Una posizione questa che ritorna anche nelle sentenze odierne del Tar Lazio.
Prosegue intanto anche il giudizio di fronte al giudice contabile, sebbene con qualche rallentamento (è stata prima sollevata la questione di giurisdizione, poi il Collegio ha nominato una consulenza tecnica d’ufficio per ricostruire l’iter dell’allestimento della rete, e le responsabilità di tutti i soggetti in causa). La sentenza in questo caso arriva nel febbraio 2012, al Corte condanna le concessionarie a pagare 2,5 miliardi di euro. gr/AGIMEG